TURISMO E DIRITTO DEI TRASPORTI (Parte quarta)

Articolo di Mario Zanello   TRASPORTO AEREO Il trasporto aereo di persone rientra nella tipologia dei contratti per adesione, come disciplinati dagli artt. 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 c.c. (Contratti conclusi mediante moduli e formulari). In buona sostanza, il Viaggiatore accetta in blocco le condizioni generali contenute in uno schema uniforme, predisposto dalla IATA (International Air Transport Association), limitandosi a poter scegliere solo la classe e il posto. Come per il trasporto marittimo, il biglietto prova la conclusione del contratto (nonostante non sia sottoscritto), ma a differenza del trasporto terrestre l’acquisto del biglietto deve necessariamente precedere il viaggio. Ne consegue che il contratto si perfeziona con la semplice richiesta di acquisto del biglietto. Il biglietto aereo è di solito incedibile, secondo le condizioni generali di contratto, a meno che, vi sia un espresso consenso del vettore sulla base dell’art. 944 cod. nav., che si riferisce espressamente alla cessione del diritto di trasporto. La disciplina della responsabilità del Vettore aereo per i bagagli dei Viaggiatori è più rigorosa rispetto a quella del Vettore marittimo, come risulta dal testo dell’art . 941 cod. nav., modificato dal D. lgs. 151/2006, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. In…

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