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TURISMO E DIRITTO DEI TRASPORTI (Parte quarta)

di Mario Zanello

TRASPORTO AEREO

Il trasporto aereo di persone rientra nella tipologia dei contratti per adesione, come disciplinati dagli artt. 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 c.c. (Contratti conclusi mediante moduli e formulari). In buona sostanza, il Viaggiatore accetta in blocco le condizioni generali contenute in uno schema uniforme, predisposto dalla IATA (International Air Transport Association), limitandosi a poter scegliere solo la classe e il posto.

Come per il trasporto marittimo, il biglietto prova la conclusione del contratto (nonostante non sia sottoscritto), ma a differenza del trasporto terrestre l’acquisto del biglietto deve necessariamente precedere il viaggio. Ne consegue che il contratto si perfeziona con la semplice richiesta di acquisto del biglietto. Il biglietto aereo è di solito incedibile, secondo le condizioni generali di contratto, a meno che, vi sia un espresso consenso del vettore sulla base dell’art. 944 cod. nav., che si riferisce espressamente alla cessione del diritto di trasporto.

La disciplina della responsabilità del Vettore aereo per i bagagli dei Viaggiatori è più rigorosa rispetto a quella del Vettore marittimo, come risulta dal testo dell’art . 941 cod. nav., modificato dal D. lgs. 151/2006, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. In dettaglio, il Vettore aereo si libera dalla responsabilità per la perdita o l’avaria del bagaglio consegnato o registrato solo con la prova che il danno discende da vizio del bagaglio stesso. Qualora invece il bagaglio non fosse stato registrato o consegnato, spetta al Viaggiatore dimostrare che i danni al bagaglio siano derivati da colpa del Vettore. E se invece il bagaglio registrato viene consegnato integro ma in ritardo? La responsabilità del Vettore è pacifica, a meno che non fornisca la prova dell’adozione o della sopravvenuta impossibilità dell’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare il danno. La risarcibilità del danno viene riconosciuta anche relativamente ai danni non patrimoniali subiti dal passeggero.

Alquanto complessa è la disciplina del contratto di HANDLING, (compreso tra le figure di contratto di appalto e contratto di somministrazione) in virtù del quale un’impresa specializzata presta al Vettore, verso corrispettivo, delle prestazioni continuative di servizi.

L’art. 953 cod. nav. (Riconsegna delle cose) recita ‘’ Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.’’, configurando così tale attività come prestazione accessoria al trasporto aereo. Ne consegue che al rapporto tra Vettore e impresa di Handling si applica l’art. 1228 c.c. (Responsabilità per fatto degli ausiliari). Resta altresì altrettanto chiaro che il Vettore mantiene il diritto, una volta soddisfatti i diritti dei Viaggiatori danneggiati, di esercitare le azioni di responsabilità contrattuale verso l’impresa di Handling, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza contrattuale stessa.

Rimane ora da dire qualche parola, dopo l’analisi della disciplina della responsabilità del Vettore aereo per i bagagli dei Viaggiatori, sulla responsabilità del Vettore aereo per i sinistri ai Viaggiatori.

Testi fondamentali in materia sono la Convenzione di Montreal del 1999 e i Regolamenti UE 889/2002 e 261/2004.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che il Vettore sia responsabile dal momento in cui il Viaggiatore si presenta al cancello d’imbarco, rispondendo dunque anche di sinistri verificatisi nel trasporto in autobus all’aeromobile o nel finger di collegamento con l’aeromobile stesso, orientandosi la giurisprudenza a considerare la responsabilità del Vettore aereo come illimitata e oggettiva. 

Per liberarsi dalla stessa, il Vettore aereo deve dimostrare in alternativa che il danno non è dovuto a negligenza, fatto illecito, omissione propria; oppure che il danno è dovuto a negligenza, fatto illecito, omissione del Viaggiatore.

Infine, sulla base del Regolamento UE 261/2004 (Regole comuni in tema di compensazione ed assistenza ai passeggeri) sono previsti risarcimenti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo della partenza, interruzione del viaggio.

L’esempio classico è quello dell’overbooking, pratica commerciale legittima, ma che deve essere coadiuvata da adeguate misure di tutela dei passeggeri impossibilitati a partire. In caso di Overbooking e conseguente negato imbarco, ci troviamo di fronte  infatti ad una inadempienza dell’obbligo di trasferimento assunto con il contratto di trasporto aereo, responsabilità inoltre da cui il Vettore non può esimersi perché ha consapevolmente accettato il rischio di vendere posti in esubero.

La disciplina europea del 2004 prevede che, in caso di negato imbarco il Vettore possa innanzitutto fare appello a volontari che, in cambio di benefici, rinuncino alla prenotazione. In assenza degli stessi, ha l’obbligo di compensazione con cifre variabili tra i 250 e i 600 Euro, in dipendenza delle tratte. Infine, in aggiunta all’obbligo di compensazione il Vettore deve fornire assistenza scelta in alternativa tra:

1-Rimborso del prezzo del biglietto.

2- Imbarco appena possibile, su un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.

3- Imbarco appena possibile, su un volo alternativo per la destinazione finale.

4- Imbarco appena possibile, su un volo alternativo per la destinazione finale, ad una data successiva.

Se poi malauguratamente si arrivasse alla misura estrema della cancellazione del volo, oltre all’assistenza vista prima, si deve aggiungere la possibilità di effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o inviare due mail e se  il Viaggiatore ha scelto il volo alternativo che si effettuerà in data successiva, oltre alla compensazione pecuniaria, ha diritto a pasti e bevande gratuiti e una sistemazione alberghiera.

Qualora invece il volo venga cancellato a causa di circostanze eccezionali (ad es .avverse condizioni meteorologiche, epidemie, guerre, scioperi imprevedibili ed inevitabili), l’obbligo di compensazione non sussiste  e il vettore è tenuto solo al rimborso del prezzo del biglietto.