IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE

Articolo di Mario Zanello   Il Turismo era espressamente menzionato nella nostra Costituzione, prima della riforma del 2001, e lo è ancora oggi nelle leggi costituzionali in favore delle cinque Regioni speciali.  Nella Costituzione stessa però non compaiono disposizioni che collochino il turismo come fenomeno individuale e sociale.  Ci chiediamo dunque se la posizione del Turismo possa essere interpretata fra le disposizioni di principio che esprimono valori costituzionali. Turismo e libertà di iniziativa economica (art.41 Cost.) Prima di essere, anche se non esplicitamente, ricompreso fra le materie rimaste di competenza legislativa regionale (in base all’art.117, riformato, della Costituzione), il Turismo faceva parte delle materie di legislazione concorrente (statale-regionale), catalogato come “turismo ed industria alberghiera”.  Questa immagine, orientata decisamente all’attività imprenditoriale, conduceva il fenomeno turistico principalmente fra le attività economiche, richiamando così in particolare l’art. 41 Cost. (L’iniziativa economica privata è libera), da affiancare alla cosiddetta Legge antitrust del 1990 e successive modifiche (legge sulla tutela della concorrenza del 2009 ,etc.), applicabile anche  in favore degli operatori del settore (attività ricettive turistiche; agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche, imprese di trasporto, etc.). Peraltro, non in tutte le leggi costituzionali il turismo è abbinato esclusivamente con l’industria alberghiera.  In diverse Regioni,…

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