IL DEMANIO MARITTIMO A FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVE (parte 1)

Articolo di Mario Zanello   Il demanio (lat. dominium, dominio), consiste in generale nell’insieme di tutti i beni inalienabili e imprescrittibili appartenenti a uno Stato. Come beni appartenenti al cosiddetto demanio marittimo, il Codice della Navigazione con gli art.28 e 29 identifica i beni pubblici destinati alla navigazione, e cioè:il lido, la spiaggia, i porti e le rade;le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d’acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare;i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo;le pertinenze, cioè tutte le costruzioni e le opere appartenenti allo Stato che ricadono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale.Senza scendere nei dettagli tra le sottili differenze (giuridiche) tra una spiaggia e un lido, prendiamo invece in esame ciò che a noi particolarmente interessa, e cioè la normativa che disciplina quelle modalità di utilizzo dei beni del demanio marittimo che ne valorizzano la vocazione turistica: parliamo in buona sostanza di turismo balneare.Diciamo subito che il succitato Codice della Navigazione ignora la finalità turistico-ricreativa, concentrandosi sulla navigazione come pressoché unico utilizzo del mare.Bisogna attendere l’approvazione del d.p.r. n. 616 del 1977, in cui vennero delegate alle regioni le funzioni…

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