Articolo di Mario Zanello ‘’Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.’’ (Art. 1678 c.c.). Bisognerebbe limitare l’ analisi al sottotipo del trasporto di persone , in quanto si ritiene che il trasporto del bagaglio, più che un autonomo contratto di trasporto, sia piuttosto una prestazione accessoria al trasporto di persone. Se però ciò è certamente per il bagaglio che il turista porta con sé, che accade nel caso in cui il turista consegna il bagaglio al vettore che lo colloca nella stiva dell’aereo o della nave? Senza dubbio in questo caso siamo in presenza di un autonomo contratto di trasporto di cose collegato al trasporto di persone. In pratica, la disciplina del trasporto di persone è soprattutto incentrata sulla distribuzione dei rischi incorsi tra il vettore e il viaggiatore. Rischi che si concretizzano per il Vettore nell’impegno a trasferire indenne il viaggiatore da un luogo ad un altro e a rispondere, sulla base dell’art. 1218 c.c. ( responsabilità del debitore) in via contrattuale per il ritardo, la mancata esecuzione ed eventuali sinistri. Il Vettore risponde altresì in via extra-contrattuale sulla base dell’art. 2043 c.c.(…
PASSIONE IN MOVIMENTO: COME IL TURISMO SPORTIVO EMERGE NELLE ROTTE DEL VIAGGIARE.
A cura di Paolo Casetti - Il turismo sportivo è cresciuto da nicchia a pilastro dell'industria globale dei viaggi. In Italia genera oltre 9 miliardi di euro annui, con turisti…
