Articolo di Mario Zanello Certamente banale è la constatazione che per fare turismo bisogna muoversi, a livello nazionale e/o internazionale.Questa appunto ‘’banalità’’ , si traduce però, a livello giuridico, in una complessa analisi dell’interazione tra legislazione turistica e diritto dei trasporti.Individuare le regole sull’uso da parte dei turisti dei servizi a loro disposizione per realizzare la tanto agognata vacanza, è dunque attività imprescindibile per una più accurata comprensione di quel mondo dalle mille sfaccettature che è il turismo. Spenderemo alcune parole nell’analisi di questa disciplina, frammentando il lavoro, per non appesantire la mente con troppi tecnicismi, in quattro parti.In questa prima ci dedicheremo alla definizione del contratto di trasporto di persone in generale. Successivamente ci concentreremo sulla sua conclusione, sulle conseguenti obbligazioni delle parti coinvolte e sulla responsabilità del vettore.Poi ci dedicheremo alle particolarità attinenti al trasporto marittimo e a quelle attinenti al trasporto aereo, con i corollari dedicati all’inadempimento del vettore aereo e alla tutela dei passeggeri.Infine concluderemo con alcuni cenni sul trasporto ferroviario, sul trasporto cosiddetto ‘’a fune’’, sul contratto di skipass e sul noleggio con conducente (NCC).Il contratto di trasporto nel nostro ordinamento è regolato dal Codice Civile agli articoli 1679-1682, che potete leggere alla fine…
PASSIONE IN MOVIMENTO: COME IL TURISMO SPORTIVO EMERGE NELLE ROTTE DEL VIAGGIARE.
A cura di Paolo Casetti - Il turismo sportivo è cresciuto da nicchia a pilastro dell'industria globale dei viaggi. In Italia genera oltre 9 miliardi di euro annui, con turisti…
