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TURISMO E DIRITTO DEI TRASPORTI (PARTE TERZA)

di Mario Zanello

Dedicando ora un poco di attenzione al TRASPORTO MARITTIMO, appare ovvio che il primo obbligo incombente sul Viaggiatore è quello di presentarsi al momento e al luogo indicati sul biglietto.

Qualora ciò non avvenisse, si applica l’art. 400 comma 3 del Codice della Navigazione  (Impedimento del passeggero) che recita’’ al vettore deve essere data notizia dell’impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l’intero prezzo di passaggio netto’’, che impegna dunque  il Viaggiatore a corrispondere il corrispettivo previsto.

Che significa però ‘’al netto’’? Significa, e non è cosa da poco, che deve essere detratto il costo del vitto.

Nella malaugurata ipotesi che l’assenza del Viaggiatore sia dovuta a morte dello stesso o dei suoi congiunti o familiari, il contratto si risolve, restando comunque l’obbligo di corrispondere al vettore un corrispettivo pari ad un quarto del prezzo previsto, detratto il vitto (ancora l’art. 400 cod. nav.).

Apro qui una piccola ma spero interessante parentesi sul termine ‘congiunti’. Chi sono i congiunti? Vexata quaestio.. e fonte di infiniti dibattiti giurisprudenziali.

Stando agli ultimi orientamenti, dovrebbero rientrare in questa definizione:

  • i coniugi,
  • i partner conviventi
  • i partner delle unioni civili
  • le persone unite da uno stabile legame affettivo
  • i parenti fino al sesto grado (ad esempio i figli dei cugini tra loro),
  • gli affini fino al quarto grado (ad esempio i cugini del coniuge).

 

Il problema nasce per la quarta categoria… attualmente si fa rientrare nella categoria la fidanzata/o ma non gli amici.. ma appunto, se ne discute.

Chiusa parentesi.

Se invece gli impedimenti sono imputabili al Vettore e si verificano prima dell’inizio del viaggio, il contratto di trasporto si risolve e il Vettore deve restituire quanto incassato (art. 402 cod. nav. ‘’Impedimento della nave’’). Se si verificano dopo l’inizio del viaggio, il contratto di trasporto si risolve comunque ma il Vettore trattiene la porzione relativa al viaggio effettuato o tutto l’ammontare se procura al Viaggiatore il proseguimento su nave di caratteristiche analoghe e alle medesime condizioni (art. 405 cod. nav. ‘’Interruzione del viaggio della nave’’).

Molto semplice la disciplina per il trasporto dei bagagli, che rientrano, se personali e non superano determinati limiti di peso e /o volume, nel caso di prestazione accessoria al trasporto della persona. In tale caso debbono essere obbligatoriamente registrati e consegnati al Vettore.  Ma… l’automobile? Si ritiene sia oggetto di autonomo contratto di trasporto marittimo, ma la Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, fa rientrare l’auto nel concetto di ‘’bagaglio’’. Possiamo dunque considerarla ‘’bagaglio non consegnato’’? Altra questione dibattuta..

Passando alle responsabilità del Vettore marittimo, il codice della navigazione ne prevede un’ampia gamma, più ampia di quelle del Vettore terrestre.

Sappiamo infatti che nel trasporto terrestre il Vettore si libera dalla responsabilità se dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie a salvaguardare l’incolumità del viaggiatore (art. 1176 c.c. ‘’Diligenza nell’adempimento’’). Nel trasporto marittimo la colpa del Vettore è invece presunta, e spetta a quest’ultimo dimostrare che l’evento è derivato da causa imprevedibile o inevitabile.

La giurisprudenza però aiuta un poco il Vettore, distinguendo tra:

  1. A) Sinistri verificatisi a causa del trasporto.
  2. B) Sinistri occorsi in occasione del trasporto.

 

I primi derivano dai mezzi e dai modi con cui il Vettore effettua la prestazione (si rompe il finestrino di un aliscafo e mette in pericolo i passeggeri o danneggia le loro cose), mentre i secondi non derivano da attività del Vettore (il Viaggiatore scivola sul ponte della nave e si rompe una gamba).

Nel primo caso, per risultare esente da responsabilità, il Vettore deve dimostrare che il danno è dipeso da caso fortuito, forza maggiore o colpa del passeggero. Nel secondo caso, è sufficiente che il Vettore provi di avere messo in atto tutte le misure adeguate previste dalla comune diligenza per salvaguardare l’incolumità del Viaggiatore.

Infine ricordiamo che tutti questi diritti derivanti dal trasporto marittimo sono soggetti a prescrizione entro sei mesi dall’arrivo a destinazione del Viaggiatore (un anno per paesi extra-europei e fuori dal bacino mediterraneo). Per completezza di informazione aggiungiamo che il Regolamento Europeo 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ha potenziato il livello di tutela dei Viaggiatori, prevedendo altresì sanzioni ex D. Lgs. 129/2015 per eventuali violazioni di tale Regolamento.

Oggetto di disciplina speciale è invece quella inerente al TRASPORTO FERROVIARIO, in quanto esso nasce come impresa pubblica: Ente Ferrovie dello Stato. Agli inizi degli anni ‘90 del secolo scorso si è poi trasformata in Società per Azioni (Ferrovie dello Stato S.p.A.) scindendosi poi in due società: Trenitalia S.p.A. (attività di trasporto) e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (gestione delle infrastrutture ferroviarie).

Occorre però osservare che la nuova natura privatistica non ha toccato la natura pubblicistica della fonte da cui provengono le disposizioni che la riguardano, per cui le condizioni di trasporto esulano dalla natura puramente contrattuale, in quanto Trenitalia ha il potere di determinare i prezzi, le condizioni di utilizzo e i servizi offerti alla clientela. Quindi le condizioni ad esempio di trasporto non sono soggette ai controlli di vessatorietà ed abusività come previsto dall’art. 33 del Codice del Consumo: ‘’ “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”.

Addirittura, fino al 1977 la responsabilità del Vettore era limitata alla ‘anormalità’ del servizio, praticamente rifacendosi alla responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.); si tratta dunque di quella che si definisce ‘responsabilità aquiliana’, dalla lex Aquilia del 287 a.C., che per prima disciplinò, nel diritto romano, la responsabilità ex delicto (un poco di storia del diritto spero non guasti..)

La ‘anormalità’ come unica causa per il risarcimento danni del Viaggiatore  è però in seguito stata eliminata con l’art. 1 legge 754/1977 (Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato) che stabilisce che:  “Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l’esercizio ferroviario, l’amministrazione ne risponde a meno che provi essere l’incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”.

Tutto ciò significa che il Viaggiatore deve dimostrare che:

1- E’ in possesso di regolare titolo di viaggio.

2- Ha subito un danno alla persona.

3- Il sinistro è avvenuto nell’intervallo di tempo tra la salita e la discesa dal treno.

 

Se invece vuole declinare la responsabilità d’altra parte il Vettore ferroviario deve dimostrare che:

1- Vi è stato un evento che ha interrotto il nesso causale tra trasporto e danno e cioè..

2- … che il danno è dovuto a caso fortuito, forza maggiore, colpa del Viaggiatore, fatto di un terzo.

 

Infine negli ultimi anni ulteriori tutele a carico del Viaggiatore sono state introdotte dal Regolamento Europeo 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, quali ad esempio:

  • Obblighi in caso di ritardo.
  • Prestazioni a favore di passeggeri diversamente abili.
  • Monitoraggio di norme di qualità del servizio.
  • Gestione dei rischi in materia di sicurezza dei passeggeri.
  • Trattamento dei reclami.