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TURISMO E DIRITTO DEI TRASPORTI (Parte Prima)

di Mario Zanello

Certamente banale è la constatazione che per fare turismo bisogna muoversi, a livello nazionale e/o internazionale.
Questa appunto ‘’banalità’’ , si traduce però, a livello giuridico, in una complessa analisi dell’interazione tra legislazione turistica e diritto dei trasporti.
Individuare le regole sull’uso da parte dei turisti dei servizi a loro disposizione per realizzare la tanto agognata vacanza, è dunque attività imprescindibile per una più accurata comprensione di quel mondo dalle mille sfaccettature che è il turismo.
Spenderemo alcune parole nell’analisi di questa disciplina, frammentando il lavoro, per non appesantire la mente con troppi tecnicismi, in quattro parti.
In questa prima ci dedicheremo alla definizione del contratto di trasporto di persone in generale.
Successivamente ci concentreremo sulla sua conclusione, sulle conseguenti obbligazioni delle parti coinvolte e sulla responsabilità del vettore.
Poi ci dedicheremo alle particolarità attinenti al trasporto marittimo e a quelle attinenti al trasporto aereo, con i corollari dedicati all’inadempimento del vettore aereo e alla tutela dei passeggeri.
Infine concluderemo con alcuni cenni sul trasporto ferroviario, sul trasporto cosiddetto ‘’a fune’’, sul contratto di skipass e sul noleggio con conducente (NCC).
Il contratto di trasporto nel nostro ordinamento è regolato dal Codice Civile agli articoli 1679-1682, che potete leggere alla fine di questo articolo.
In dettaglio, l’art. 1680 c.c. esplicitamente afferma che le norme si applicano a tutte le tipologie di trasporto, incluso dunque quello aereo, marittimo e ferroviario. (Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.)

E qui nascono le prime discussioni, in quanto il Codice della Navigazione disciplina specificamente agli artt. 396-418 e 941-949 i trasporti marittimi ed aerei , in modo che le norme del C.C. come afferma l’art. 1 del Cod. Nav. stesso (In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.), si applicano solo in via suppletiva, in mancanza cioè di disciplina del Cod. Nav.. L’opinione prevalente però è che le norme del C.C. prevalgano su quelle dell’art.1 del Cod. Nav., (applicazione del principio della gerarchia delle fonti? ) derogando dunque e scalfendone l’autonomia. Discussione accesa e in divenire.
E’ però necessario a questo punto almeno ricordare qualcuna delle numerose norme internazionali che si affiancano aggiungendo, correggendo, integrando, le normative nazionali. Ci limitiamo a ricordare le principali, nella certezza che gli interessati ( che mi auguro numerosi) avranno agio di approfondire la materia per proprio conto leggendo le seguenti:
Convenzione di Montreal 1999, applicabile ai vettori europei con Regolamento CEE n.889/2002 (sul trasporto aereo di persone)
Regolamento CE n. 261/2004 (assistenza e compensazione passeggeri per negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo)
Direttiva 2007/58 (a garanzia della concorrenza nel trasporto ferroviario internazionale di persone)
Regolamento CE n.1371/2007 (a tutela dei diritti degli utenti dei servizi ferroviari)
Regolamento CE n.1177/2010 (a tutela dei diritti degli utenti dei servizi di navigazione marittimi, fluviali e lacustri )
A conclusione, due parole di puntualizzazione: le interessanti norme sopra descritte, che ci hanno fatto entrare nell’affascinante mondo del diritto dei trasporti, NON si applicano se il trasporto fa parte dei servizi compresi nella definizione di ‘’pacchetto turistico’’, come definito dall’art. 33, comma 1, lett. c) del Codice del Turismo , in quanto in questo caso si applicano le norme previste dal Codice del Turismo stesso all’art. 43. Ricordiamo che per ‘’pacchetto’’si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e che per ‘’servizi’’si intendono il trasporto di passeggeri, l’alloggio, il noleggio di auto o altri veicoli a motore, o qualunque altro servizio che non sia finanziario o assicurativo
Ne consegue che le norme sui trasporti di cui sopra si applicano dunque per ovvia esclusione soltanto a quei turisti che abbiano acquistato non già un ‘’pacchetto’’ bensì la sola prestazione di trasporto (volo aereo, passaggio marittimo o ferroviario).
Sono ipotesi molto comuni e frequenti e prossimamente approfondiremo l’analisi partendo dalle disposizioni generali del Codice Civile in materia di trasporto di persone.

Art. 1679. (Pubblici servizi di linea).
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di piu’ richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e’ obbligato ad applicarle a parita’ di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali,qualunque deroga alle medesime e’ nulla, e alla clausola difforme e’sostituita la norma delle condizioni generali.

Art. 1680. (Limiti di applicabilita’ delle norme).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Art. 1681. (Responsabilita’ del vettore).

Salva la responsabilita’ per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con se’, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita’ del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Art. 1682. (Responsabilita’ del vettore nei trasporti cumulativi).

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.