Il demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (Parte II)
di Mario Zanello
Nella prima parte della trattazione di questa tematica, siamo arrivati alla conclusione che, come praticamente ovunque nel settore del turismo, e quindi anche in ambito di concessioni marittime a finalità turistico-ricreativa, il sistema di norme che regola la materia risulta inevitabilmente complesso, facendo fatica a districarsi tra una corretta ripartizione di competenze e funzioni.
Complessità che entra in crisi con l’approvazione della direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva ‘’Bolkestein’’ (Frits Bolkestein, olandese, ex commissario per la Concorrenza ed il Mercato Interno), che ha ad oggetto principale la liberalizzazione dei servizi in ambito europeo. Obiettivo è quello di eliminare ogni ostacolo alla ‘’libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri’’. Semplice in teoria, ma fonte di innumerevoli polemiche e discussioni in tutta Europa (i Francesi parlarono ad esempio della ‘’sindrome dell’idraulico polacco’’, intendendo che questa politica, di chiara ispirazione liberista, avrebbe abbattuto le retribuzioni di base dei singoli Paesi).
Tale direttiva è destinata anche ai servizi del settore turistico, e deve applicarsi, per restare all’oggetto di quanto stiamo trattando, anche alle imprese che esercitano attività turistico-ricreative sul demanio marittimo e a quelle balneari in particolare.
Si chiama in causa soprattutto l’art. 12 della suddetta direttiva europea (ricordiamo brevemente, come anche detto nei vari corsi, che una Direttiva dell’Unione Europea è un atto giuridico comunitario con il potere di vincolare gli Stati membri), il quale si occupa delle modalità di conferimento delle autorizzazioni, stabilendo tra l’altro che gli Stati membri adottino criteri di imparzialità e di trasparenza nella selezione dei candidati e altresì che le autorizzazioni vengano concesse per una durata limitata con assoluto divieto di rinnovo automatico.
Tutto ciò entra subito in contrasto con la normativa italiana, che prevedendo il cosiddetto ‘’diritto di insistenza’’ ( Codice della Navigazione, art. 37, come modificato dall’art.2 del d.l. 5 ottobre 1993, n.400), stabilisce la facoltà, per l’amministrazione concedente, di attribuire la preferenza , in sede di rinnovo della concessione, al titolare della vecchia concessione scaduta. E’ palese che questo diritto rende praticamente ‘’eterne’’ le concessioni demaniali marittime.
La direttiva europea è stata recepita nel 2009, ma si è stabilita una proroga automatica per tutte le concessioni marittime fino al 31 dicembre 2012. Poi si è allungato il periodo fino al 31 dicembre 2015. Nel 2016 la Corte di Giustizia europea ha stabilito che le concessioni per le attività turistico-ricreative in aree demaniali non possono essere prorogate in modo automatico, ma comunque la proroga è stata ulteriormente differita al 31 dicembre 2020, data a partir dalla quale le amministrazioni avrebbero dovuto provvedere all’affidamento delle nuove concessioni mediante procedure pubbliche. La legge di Bilancio del 2019 ha prorogato le concessioni fino al 2034…e questo è costato all’Italia una lettera di messa in mora con sanzioni, in conseguenza di violazioni delle leggi europee. Vi sono poi sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato che imporrebbero all’Italia di disapplicare la legge nazionale e di applicare le normative europee.
Ma siamo lontani da una soluzione..
Infatti nell’ ottobre 2021 è stato presentato in Senato un disegno di legge (n.668) contenente norme per l’esclusione delle concessioni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall’applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo..
Al nostro attuale Presidente del Consiglio l’onere di risolvere questa grana che si trascina da decenni.
In bocca al lupo.
Riferimenti normativi:
Direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE
Codice della Navigazione, art. 37, come modificato dall’art.2 del d.l. 5 ottobre 1993, n.400
Corte di Giustizia europea (Quinta Sezione), sentenza del 14 luglio 2016
Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
DDL S. (Disegno di legge del Senato) n.688