FARE TURISMO: ESERCIZIO DI UN DIRITTO O GODIMENTO DI UNA LIBERTA’?

FARE TURISMO: ESERCIZIO DI UN DIRITTO O GODIMENTO DI UNA LIBERTA’?

di Mario Zanello

Da ormai diversi anni il turismo, una volta collegato quasi esclusivamente al tempo libero, ha assunto diverse forme, manifestandosi sotto diversi aspetti, quali ad esempio quello legato agli affari, (turismo congressuale), alle visite a mostre e musei ( turismo culturale), ai pranzi e cene con prodotti tipici (turismo gastronomico), alla partecipazione come spettatori di eventi agonistici di rilievo nazionale e internazionale (turismo sportivo), alla partecipazione a manifestazioni o feste della tradizione regionale e locale (turismo folcloristico), alle visite a luoghi di devozione popolare (turismo religioso), e così via, non dimenticando le proposte specificamente dedicate ai bambini, agli anziani, etc.
Insomma, le motivazioni che spingono le persone a viaggiare sono le più varie.
A tutte queste esigenze e motivazioni non è rimasto insensibile il legislatore che, nel Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) all’art.22, comma 1 prevede la realizzazione dei ‘’circuiti nazionali di eccellenza’’, definiti come ‘’ corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale’’.
Il comma 2 del medesimo articolo ne fornisce poi un elenco esaustivo, consistente in turismo della montagna; del mare; dei laghi e dei fiumi; della cultura; religioso; della natura e faunistico; dell’enogastronomia; termale e del benessere; dello sport e del golf (curiosa distinzione, non considerando evidentemente il golf uno sport..); congressuale; giovanile; del made in Italy e della relativa attività industriale e artigianale; delle arti e dello spettacolo.
Detto questo, se noi guardiamo al turismo dalla parte di chi lo pratica, lo possiamo certamente considerare come una manifestazione di libertà: più in dettaglio una libertà di circolazione in Italia e all’estero, come chiaramente affermato dall’art. 16 della Costituzione, che recita ‘’Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale […] Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.’’
Ma se siamo tutti d’accordo, rileggendo l’elenco delle forme di turismo indicate dal Codice all’art 22, che esso ,almeno in certe sue forme, contribuisce al benessere psicofisico e all’arricchimento culturale dell’individuo, ecco allora che in proposito ci vengono in aiuto altri principi costituzionali, sanciti dall’art. 32 Cost. comma 1 come il diritto alla salute (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti) e dall’art 34 Cost. comma 1 come il diritto all’istruzione ( La scuola è aperta a tutti). Pensiamo a titolo di esempio alle cosiddette vacanze termali e ai viaggi studio.
Se dunque il fenomeno turistico può dunque anche leggersi come ‘’bisogno sociale’’, ci si domanda se esso possa essere a sua volta annoverato tra i cosiddetti ‘’diritti sociali’’, cioè quei diritti che garantiscono alle persone la tutela di alcune aree fondamentali della propria sfera personale quali la salute, l’istruzione, il lavoro. Sappiamo che la tendenza tipica dello stato sociale è quella di porre in essere e perfezionare gli strumenti idonei all’arricchimento morale e materiale del singolo, ai fini dello sviluppo della personalità e del progresso della comunità.
Noi troviamo nella Costituzione le ‘’radici’’ dello stato sociale se semplicemente leggiamo gli artt. 2 e 3. (art.2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.; art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese).
Della categoria dei diritti sociali risulta tuttavia difficile individuare chiaramente i criteri distintivi.
In passato, la categoria corrispondeva prevalentemente ai diritti assicurati ai soggetti più deboli o svantaggiati, in relazione a salute, lavoro, previdenza, assistenza, istruzione, al fine di realizzare principi di uguaglianza sostanziale.
In tempi recenti questa categoria si è dilatata, tanto che si può oggi affermare che tra i diritti sociali rientrino anche i diritti di partecipazione politica, di azione e difesa in giudizio, i diritti dei consumatori, il diritto all’identità sessuale, all’ambiente salubre, etc.
In ragione di ciò si è affermata la tendenza a far rientrare nella nozione qualsiasi mezzo o strumento atto a garantire ad ognuno di poter sviluppare la propria personalità e realizzare la propria dignità.
In questo senso, ‘’fare turismo’’ è da considerarsi espressione di un diritto sociale e non semplicemente una pura manifestazione di libertà dell’individuo, una volta convenuto che anche la pratica del turismo è uno dei possibili strumenti di promozione della personalità umana.
La questione non è però pacifica, in quanto vi sono anche diverse opinioni secondo cui il turismo – così come l’arte, lo spettacolo, lo sport – si colloca tra le semplici preferenze di vita del singolo e non rappresenta un’esigenza fondamentale per lo sviluppo dell’individuo. Pertanto, il fare turismo sarebbe riconducibile solo alla libertà e non ai diritti.
Si può d’altro canto osservare che, se rimane in effetti difficile assegnare al turismo una posizione autonoma nell’ambito delle libertà e dei diritti costituzionali, è del tutto plausibile considerare il fenomeno come possibile ‘’parte’’ di diritti sociali rientranti nella categoria delle cosiddette ‘’libertà sociali’’: sicché il turismo rappresenta uno strumento volto a ‘’dare spessore’’, ovvero ‘’consistenza’’ a tali diritti.
Questione apertissima dunque, e lontana da una pronta e chiara soluzione.